LO STATUTO
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
DANCE ART PROJECT
TITOLO I – FINALITÀ E STRUTTURE
ART. 1 – COSTITUZIONE
Sulla base dell’art.18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37 e 38 del Codice Civile è costituta l’Associazione con denominazione sociale “DANCE ART PROJECT Associazione Sportiva Dilettantistica”.
ART. 2 – SEDE
L’associazione ha sede in Malnate (VA)
ART. 3 – SCOPO
L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Essa ha per oggetto di promuovere e coordinare ogni attività riferita alla Danza Sportiva, con particolare riferimento alle Danze Accademiche di cui al punto 98 dell’elenco delle discipline sportive previste dal CONI, comprese conferenze, tavole rotonde, dibattiti, pubblicazioni, attività di organizzazione e attuazione di programmi didattici finalizzati all’avvio, all’aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, ecc.
L’associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci o degli associati all’Ente di promozione sportiva e quanto altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all’attività istituzionale. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con istituti di credito
L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
L’associazione è retta dallo Statuto Sociale composto da N 31 articoli.
TITOLO II – I SOCI
ART. 4 – SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
ART. 5 – AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
L’ammissione all’associazione viene effettuata direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente su richiesta, anche verbale, dell’aspirante socio. Il consiglio direttivo, una volta all’anno, è chiamato a verificare e ratificare le ammissioni dei nuovi associati. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. Il presidente tiene e conserva il registro dei soci. Il libro soci può essere tenuto anche elettronicamente senza particolari accorgimenti tecnici. In caso di stampa il registro dei soci non richiede né rilegature né altre formalità e può consistere di fogli singoli. Il registro dei soci necessita unicamente del nome e del cognome del socio.
ART. 6 – PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. I diritti dei soci minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà parentale.
ART. 7 – OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLO STATUTO
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell’associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità o espulsione. Le dimissioni fanno perdere la qualità di socio nel momento della consegna o della spedizione delle dimissioni. Il Consiglio direttivo prende atto delle dimissioni nella prima riunione utile. La qualifica di socio si perde per morosità automaticamente qualora il socio, anche dopo essere stato debitamente informato dall’Associazione, non ottemperi al versamento della quota entro lo scadere della medesima data nella quale nell’anno precedente era stata versata la quota associativa. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’associazione. L’espulsione è decretata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro il provvedimento di espulsione il socio può presentare ricorso innanzi il Tribunale del foro competente. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
ART. 9 – MANCATA RESTITUZIONE DELLA QUOTA VERSATA
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione.
ART. 10 – DECESSO DEL SOCIO
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
TITOLO III – L’ASSEMBLEA
ART. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il presidente.
ART. 12 – ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata dal presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e, comunque, ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative. L’Assemblea può deliberare su qualsiasi argomento inerente l’Associazione. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto. I diritti dei soci minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà parentale.
ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
ART. 14 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Possono intervenire all’assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, personalmente o rappresentati ai sensi dell’articolo 6 purché in regola con il pagamento delle quote associative. E’ ammessa una sola delega per ogni partecipante. A ciascun socio spetta un solo voto.
ART. 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 ora.
ART. 16 – APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E DEI REGOLAMENTI
L’assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il rendiconto dell’esercizio, elegge il presidente e il consiglio direttivo con elezioni che si tengono ogni 4 anni fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 5, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo e approva le modifiche dello statuto e ratifica i regolamenti apportandone eventuali modifiche. I regolamenti hanno efficacia fin dall’approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di modifica da parte dell’Assemblea del regolamento approvato unicamente dal Consiglio Direttivo, devono essere ripristinate le condizioni ante approvazione ad opera del Consiglio Direttivo stesso.
ART. 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è valida con la presenza dei 2/3 dei soci e delibera con il 51% dei voti favorevoli. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 51%. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell’associazione nonché sulla nomina dei liquidatori. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 ora.
ART. 18 – PUBBLICITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI
Delle delibere assembleari e delle delibere di approvazione dei rendiconti deve essere data pubblicità mediante affissione per i 15 giorni successivi nella sede sociale. Dette delibere vengono conservate dal presidente. Sulla conservazione dei verbali non sono richieste alcune formalità e nessun obbligo di rilegatura in libri o quant’altro.
TITOLO IV – IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall’assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 5 membri, ivi compreso il presidente che ne è membro di diritto. All’interno del consiglio direttivo sarà nominato un vice presidente. Il segretario verrà nominato di volta in volta. Al presidente che ha la rappresentanza legale dell’associazione, ed ai consiglieri potranno essere delegati da parte del consiglio direttivo parte dei poteri spettanti al consiglio direttivo. Gli incarichi dei componenti del consiglio direttivo sono svolti a titolo gratuito. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
ART. 20 – GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Al consiglio direttivo competono in particolare: le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’associazione; le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione; le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione; la redazione annuale e la presentazione in assemblea, entro il mese di aprile di ogni anno, del rendiconto finanziario (la forma del rendiconto è libera e a discrezione del Consiglio Direttivo purchè contenga tutti i dati obbligatori per Legge.) la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso; la redazione e approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello statuto entrambe da sottoporsi alla successiva approvazione dell’assemblea, la delibera o la ratifica annuale (se approvato dal regolamento) sull’ammissione di nuovi soci; ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
ART. 21 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l’anno ovvero ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
ART. 22 – IL PRESIDENTE Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione. È eletto dall’assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 4 anni. Egli presiede l’assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’assemblea e del consiglio direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
ART. 23 – VICE PRESIDENTE Il vice presidente coadiuva o sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
ART. 24 – SEGRETARIO Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali. Al Segretario viene affidata la custodia dei verbali e del libro soci. E’ altresì responsabile del trattamento dei dati personali (Privacy) di cui al D.L.gs.n°196 del 30/06/2003 e GDPR 2018 e successive integrazioni.
ART. 25 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il presidente o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l’assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
TITOLO V – IL PATRIMONIO E L’ESERCIZIO FINANZIARIO
ART. 26 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’associazione o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.
ART. 27 – AVANZI DI GESTIONE O FONDI DI RISERVA
Gli avanzi di gestione o fondi di riserva o eventuale capitale sociale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
ART. 28 – ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio sociale è avrà termine il 31/12 di ogni anno
TITOLO VI – LO SCIOGLIMENTO
ART. 29 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita. La richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità ritenute compatibili con le proprie, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII – NORME FINALI
ART. 30 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro comprese le norme tributarie ad esse inerenti.